Untitled Document
SINTESI
Provincia
Home Home Cerca Mappa Contatti Aiuto Disabili
Regione
home Istruzione&Formazione Lavoro Area Personale
  PER LE AZIENDE * TIROCINI FORMATIVI
 
Tirocini formativi

TIROCINI FORMATIVI

Che cos'è Il tirocinio è un'esperienza formativa e di orientamento, finalizzato alla crescita personale e professionale del tirocinante mediante l'acquisizione di competenze specifiche. Ha lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta favorendo così l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro. E', comunque, una "esperienza sul campo" che arricchisce il proprio curriculum personale.

Chi può attivarli I tirocini possono essere attivati dai datori di lavoro pubblici e privati e costituiscono un valido strumento per effettuare una preselezione del personale senza essere obbligati all'assunzione; al termine viene rilasciata una dichiarazione che attesta l'esperienza svolta.

Beneficiari: i tirocini si rivolgono a tutti coloro che sono alla ricerca attiva del lavoro a seguito di immediata disponibilità resa ai sensi D.lgs 297/2002 e che abbiamo assolto l’obbligo scolastico.

Durata La durata massima del tirocinio è variabile in funzione delle caratteristiche dei destinatari:

  • 4 mesi nel caso di soggetti studenti che frequentano la scuola secondaria;
  • 6 mesi, per disoccupati, inoccupati, allievi di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione;
  • 12 mesi nel caso di studenti universitari o persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 comma 1, della legge n.°381/98 in materia di cooperative sociali;
  • 24 mesi, nel caso in cui i beneficiari siano portatori di handicap.

Modalità Procedurali I soggetti promotori e i datori di lavoro ospitanti devono stipulare una convenzione allegando un progetto formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro con l'indicazione degli obiettivi e delle finalità perseguite nel tirocinio.

Il soggetto ospitante deve provvedere alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9/bis della legge 608/96 (così come novellato dall'art. 1, comma 1180, della legge 296/06). 

Notizie Utili

  • Il tirocinio non costituisce una rapporto di lavoro subordinato; 
  • I soggetti ospitanti devono provvedere ad assicurare il tirocinante contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL e attivare apposita polizza presso un'assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile;
  • I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico/organizzativo, mentre i datori di lavoro ospitanti devono indicare nella convenzione il responsabile dell'inserimento;

Normativa

Modulistica new

 


W3C Member  Sito Ufficiale del W3C  Validato CSS